Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IX›Capo 1
Art. 155
In vigore dal 20 ago 1938
Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, è concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall', comma 2°.
Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarrà definitiva l'applicazione della tassa normale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-155