Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IX›Capo 1
Art. 152
In vigore dal 20 ago 1938
Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette Amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.
Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate, di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-152