Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IXCapo 1

Art. 149

In vigore dal 20 ago 1942
Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall' e dall', godono delle altre seguenti: a) i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonché di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo o soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale è dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti; b) le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione delle prime; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento; c) in sede di contratto di mutuo edilizio individuale è da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1942, n. 843 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-149

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