Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo VIII
Art. 145
In vigore dal 20 ago 1938
Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell' la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-145