Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo VIII

Art. 145

In vigore dal 20 ago 1938
Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell' la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilità provenienti dai riscatti medesimi.
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