Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo VIII
Art. 146
In vigore dal 20 ago 1938
Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalità stabilite per le cooperative mutuatarie della Cassa predetta, ove concorra il consenso del Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-146