Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo VIII

Art. 142

In vigore dal 20 ago 1938
Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte enti diversi, è consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonché ai loro aventi causa, di avvalersi della facoltà di riscatto di cui all', limitatamente alla quota di debito contratto verso l'Amministrazione.
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