Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 137
In vigore dal 20 ago 1938
Qualora un deliberato della Commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne può essere disposta l'esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici, a carico della cooperativa ovvero dei singoli soci. Le somme all'uopo occorrenti sono, a giudizio insindacabile del Ministro, prelevate dai mutui concessi per la costruzione dei fabbricati o rimborsato ovvero recuperate a tenore degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-137