Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 132
In vigore dal 20 ago 1938
I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte, analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od, il relativo reparto di spesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-132