Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 133

In vigore dal 20 ago 1938
Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facoltà di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.
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