Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 133
In vigore dal 20 ago 1938
Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facoltà di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-133