Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 130

In vigore dal 20 ago 1938
Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ed essere corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennità e competenze ai componenti la Commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-130

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