Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 127

In vigore dal 20 ago 1938
Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarità di particolare rilievo, può il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'amministrazione della cooperative ed alla conseguente nomina di un commissario governativo. Il Ministro per i lavori pubblici ha altresì facoltà, a suo insindacabile giudizio, di addivenire allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in genere le cooperative a contributo erariale ed alla conseguente nomina del commissario, qualora ritenga che le medesime siano costituite od amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.
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