Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 129
In vigore dal 20 ago 1938
Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro.
Debbono comunque far parte della Commissione:
a) il Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il Direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici;
b) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°;
d) due componenti della magistratura del Consiglio di Stato;
e) un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze.
Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della Segreteria.
La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato.
Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle due Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-129