Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 125
In vigore dal 20 ago 1938
Spetta al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione di essi fino a quando non ne sia avvenuto il riscatto.
Spetta inoltre al Ministero medesimo vigilare sul funzionamento delle cooperative predette, predisporre i provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti alla edilizia popolare ed economica e provvedere alla istruttoria degli affari di competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-125