Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 68
In vigore dal 30 mar 1952
Il fondo del quattro per cento è destinato esclusivamente alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi che a tenore delle disposizioni contenute nel capo secondo del titolo XII sono considerati comuni.
I progetti per lavori di manutenzione a carico del fondo del quattro per cento debbono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici salvo i casi di urgenza nei quali l'approvazione verrà chiesta posteriormente.
Le spese sono imputate ai singoli assegnatari in proporzione del costo dei loro alloggi ed i prelievi dal fondo si effettuano su nulla osta del Ministero dietro richiesta della cooperativa ovvero della Cassa depositi e prestiti. Le eventuali eccedenze non coperte dal fondo saranno corrisposte dagli interessati nei modi e termini fissati dal consiglio di amministrazione della cooperativa.
Tutte le altre spese di manutenzione afferenti ai singoli alloggi ed accessori sono a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari.
Avverso il reparto della spesa fra gli assegnatari, gli interessati possono, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione fatta dalla cooperativa, reclamare al Ministro pei lavori pubblici il quale decide definitivamente sentita la Commissione di vigilanza.
La imputazione al fondo di manutenzione non ha luogo quando si tratti di lavori di riparazione dipendenti da fatto di cui l'assegnatario debba rispondere ai sensi degli articoli 1151 e seguenti del Codice civile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota stabilita dagli articoli 67 e 68 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' elevata alla misura annua dell' 1% calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi o dai contratti di mutuo edilizio individuale pur quelle cooperative che li abbiano stipulati".
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174 come modificato dalla L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1 gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvissorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo. Per le costruzioni ultimate dal 1 gennaio 1948 la quota stessa e' stabilita nella misura annua del 0,20 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-68