Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IV›Capo 1
Art. 64
In vigore dal 20 ago 1938
Gli impieghi e i salariati di pubbliche amministrazioni pei quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di rilasciare delega, con tutto le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all'. Le delegazioni sono riversibili sulla pensione fino ad estinzione del debito.
La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori nonché degli enti o società mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio.
Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata pel pagamento del prezzo o della pigione degli alloggi, non può prevalere altra successiva cessione nè sono ammissibili pignoramenti o sequestri.
In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la metà dello stipendio o della mercede.
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