Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 59

In vigore dal 20 ago 1938
Il regolamento di cui all' detterà le norme in base alle quali i titolari di case economiche o popolari potranno addivenire nella ipotesi di necessario trasferimento - e senza loro perdita - alla retrocessione dell'alloggio all'ente costruttore nonché alla risoluzione dell'eventuale contratto di assicurazione. Questa disposizione non si applica alle case costruite da cooperative edilizie a proprietà individuale con contributo erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-59

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