Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 57

In vigore dal 20 ago 1938
Per l'osservanza delle disposizioni di cui all' (1° comma), è responsabile il consiglio di amministrazione della cooperativa. Il consiglio medesimo è tenuto a segnalare i soci eventualmente morosi alla Cassa depositi e prestiti, la quale potrà rivalersi come previsto nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-57

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