Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 55
In vigore dal 20 ago 1938
Le società e gli enti per l'acquisto o la costruzione di case popolari od economiche, ovvero i soci divenuti proprietari delle case, o comunque acquirenti delle medesime, sono tenuti all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-55