Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 58
In vigore dal 20 ago 1938
Sino alla totale estinzione del debito non possono essere apportate modifiche o varianti allo stabile, accessori e pertinenze, nè imposti oneri o servitù, ove non intervenga previamente il consenso della cooperativa e dell'istituto mutuante ovvero di queste ultimo soltanto qualora il socio si sia assunto direttamente il mutuo originario.
È in facoltà del Ministro per i lavori, pubblici e, per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Ministro per le comunicazioni, ordinare la rimozione parziale o totale delle opere o costruzioni eseguite direttamente da cooperative a contributo erariale o da soci delle medesime e che, a giudizio insindacabile del Ministro, siano pregiudizievoli al decoro e alla stabilità degli edifici, ovvero agli interessi dell'ente mutuante o dei singoli soci. Tutte le relative spese sono a carico di coloro che abbiano indebitamente eseguito o consentito di eseguire i lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-58