Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 56
In vigore dal 20 ago 1938
Le società cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti sono tenute all'assicurazione dei fabbricati sociali contro danni dell'incendio, dello scoppio del gas e della caduta del fulmine, ed a versare direttamente agli enti assicuratori i premi di assicurazione.
Le polizze sono vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e devono ad essa essere consegnate.
La Cassa depositi e prestiti promuove le provvidenze necessarie ove le società cooperative non si tengano al corrente col pagamento dei premi.
L'onere dell'assicurazione fa carico al socio o suoi aventi causa, anche dopo il riscatto, fin quando tutti i condomini dello stesso fabbricato, soci della medesima cooperativa, non abbiano estinto il rispettivo mutuo edilizio.
L'ente assicuratore deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti la quale potrà all'uopo pubblicare l'elenco degli enti preferiti ed, eventualmente, imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-56