Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 52

In vigore dal 20 ago 1938
Il compratore può essere ammesso a pagare il prezzo del terreno o della casa in rate annuali, semestrali, mensili o quindicinali. Le rate comprendono interesse e quota di ammortamento ovvero interesse e premio di assicurazione sulla vita contratta per conseguire, in tutto od in parte, i mezzi necessari per l'acquisto o la costruzione dell'alloggio. In entrambi i casi le rate debbono essere comprensive dell'onere afferente a ciascun alloggio per le assicurazioni di cui all'. Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al prezzo del terreno e della casa sino all'inizio dell'ammortamento del debito, si computano in aggiunta al debito stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-52

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