Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 49
In vigore dal 20 ago 1938
Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, società ed enti di cui ai nn. 1°, 3°, 6°, 7° e 8° dell', per essere assegnate in locazione o in proprietà.
Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b) e) d) ed e) dell' e non più di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli.
Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualità e per quantità riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-49