Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IIICapo 1

Art. 45

In vigore dal 20 ago 1938
I comuni sono autorizzati: 1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e società per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e società predetti; 2° a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell', gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni; 3° a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilità di locali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denuncie anagrafiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-45

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