Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 42
In vigore dal 20 ago 1938
Il trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locali con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non può eccedere i 25 anni.
Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto.
Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-42