Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 37
In vigore dal 20 ago 1938
Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o società, è devoluto agli enti comunali di assistenza.
Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da società di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attività patrimoniali sono devolute a favore della società da cui la sezione è stata istituita, previa deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Qualora dette attività debbano essere devolute, in tutto od in parte, a favore dell'Ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.
Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche, nonché le società di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-37