Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 38
In vigore dal 20 ago 1938
I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2086, il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie.
Gli alloggi costruiti invece nella Città di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facoltà può essere accordata dal Ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre località sempre che particolari contingenze lo giustifichino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-38