Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 33
In vigore dal 20 ago 1938
Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all', sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-33