Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 30
In vigore dal 5 ago 1976
I comuni, gli istituti nonché le società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nelle nuove locazioni di case popolari - escluse le rinnovazioni - devono dare preferenza ai meno agiati.
Nel caso di più concorrenti, a parità di altre condizioni, debbono essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi ai non coniugati.
Il criterio preferenziale demografico di cui al precedente comma si applica, a parità di condizioni, anche nelle nuove locazioni - escluse le rinnovazioni - od attribuzioni di case economiche.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 30 dello stesso testo unico n. 1165 del 1938, nella parte in cui consente agli enti pubblici concedenti di stipulare con gli assegnatari degli alloggi popolari contratti di locazione per un tempo determinato, nonche' di avvalersi nei loro confronti del procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-30