Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 27

In vigore dal 30 mar 1952
Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza. Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti. Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti. Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, può, con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-27

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