Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 35

In vigore dal 18 feb 1959
Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale. La stipula del contratto di compra-vendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo. La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all' fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-35

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