Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 5

Art. 40

In vigore dal 20 ago 1938
All'assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all' si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici. Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilità dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-40

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