Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 5
Art. 43
In vigore dal 20 ago 1938
Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello Stato, ai sensi dell', sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualità dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni.
Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto.
Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-43