Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo III›Capo 1
Art. 47
In vigore dal 20 ago 1938
Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonché di una relazione giustificativa.
I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata.
Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-47