Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 51

In vigore dal 20 ago 1938
Al Ministero dei lavori pubblici è demandata la vigilanza, da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni, e privati, in quanto costruiscano case popolari od economiche, ferme restando per le cooperative edilizie non fruenti di contributo erariale le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VII.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-51

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