Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 60
In vigore dal 20 ago 1938
Salvo le disposizioni dell', non può procedersi alla spropriazione della casa popolare od economica che in mancanza di altri beni mobili od immobili, fatta eccezione per i crediti previsti dal presente testo unico, per i crediti dell'imprenditore della costruzione o per quelli degli operai che vi hanno lavorato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-60