Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IX›Capo 1
Art. 153
In vigore dal 18 lug 1949
I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell' godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni:
a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonché tassa fissa di voltura catastale a sensi dell' lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprietà od in locazione degli appartamenti;
b) esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette.
La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonché di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall'applicazione dell', può essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli a 130 della vigente legge del registro.
A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la, ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalità di registro, ipotecarie e di voltura, è dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore.
Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.
A tali costruzioni è estesa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse.
Note all'articolo
- La L. 11 luglio 1942, n. 843 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo.
- La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-153