Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IX›Capo 1
Art. 154
In vigore dal 20 ago 1938
Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-154