Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 169
In vigore dal 20 ago 1938
La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, è ridotta alla metà della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa segnano nei termini di legge.
La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-169