Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 170

In vigore dal 20 ago 1938
È ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.
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