Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo X

Art. 171

In vigore dal 20 ago 1938
I mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato. Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonché dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Tale cooperativa è equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-171

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