Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo X
Art. 171
In vigore dal 20 ago 1938
I mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato.
Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonché dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Tale cooperativa è equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-171