Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 176
In vigore dal 22 mar 1951
Per l'ordinamento e l'unità di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione o la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa o tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti o sulle costruzioni nonché sull'assegnazione degli alloggi, è istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un «Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalità giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico.
Restano in ogni caso ferme le attribuzioni o la competenza del Ministero dei lavori pubblici o della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie.
Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall' possono aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalità da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici.
L'Ente è amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale può sceglierli pure fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza però che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.
Il presidente nomina i tecnici dell'Ente e gli altri funzionari che il Comitato ritenga necessari.
Note all'articolo
- La L. 22 febbraio 1951, n. 94 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e' soppresso il posto di vice presidente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-176