Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XICapo 1

Art. 181

In vigore dal 20 ago 1938
Le annualità di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato. Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell' nonché ai mutui che vengono concessi dalla Cassa predetta ai sensi dell'. A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'Ente edilizio, deve essere comunicata dall'Ente stesso al Ministero delle finanze.
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