Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo XICapo 1

Art. 185

In vigore dal 20 ago 1938
Le modalità e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della Cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo già stipulati dal Consorzio di credito con l'Ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso dello singole cooperative. Tali contratti devono comprendere le clausole relative: 1) al trasferimento dal Consorzio di credito alla Cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il Consorzio stesso, l'Ente edilizio e la cooperativa, con surroga della Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo od in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso; 2) all'autorizzazione al Conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della Cassa depositi o prestiti nell'ipoteca già iscritta a favore del Consorzio; 3) alla concessione a mutuo all'Ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 3 dell'; 4) alla dichiarazione, da parte dell'Ente edilizio, che tale quota viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata; 5) alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata, del periodo di ammortamento tuttora in essere, della nuova annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualità residuale a carico della cooperativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-185

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo