Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo XI›Capo 1
Art. 185
In vigore dal 20 ago 1938
Le modalità e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della Cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo già stipulati dal Consorzio di credito con l'Ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso dello singole cooperative.
Tali contratti devono comprendere le clausole relative:
1) al trasferimento dal Consorzio di credito alla Cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il Consorzio stesso, l'Ente edilizio e la cooperativa, con surroga della Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo od in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso;
2) all'autorizzazione al Conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della Cassa depositi o prestiti nell'ipoteca già iscritta a favore del Consorzio;
3) alla concessione a mutuo all'Ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 3 dell';
4) alla dichiarazione, da parte dell'Ente edilizio, che tale quota viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata;
5) alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata, del periodo di ammortamento tuttora in essere, della nuova annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualità residuale a carico della cooperativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-185