Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 189

In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo. Per i mutui che la Cassa aveva già dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla Cassa stessa.
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