Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 189
In vigore dal 20 ago 1938
La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo.
Per i mutui che la Cassa aveva già dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla Cassa stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-189