Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 194
In vigore dal 20 ago 1938
Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprietà individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
L'assegnazione degli alloggi deve però effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-194