Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 4

Art. 199

In vigore dal 20 ago 1938
I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorità od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.
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