Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 197
In vigore dal 20 ago 1938
II corrispettivo dovuto all'Ente edilizio durante il periodo di ammortamento dei mutui per sopperire alle spese di vigilanza e di funzionamento, viene fissato, per tutte le cooperative facenti capo all'Ente stesso, nella misura del due per cento della quota di ammortamento dovuta ed è ad esso corrisposto dalle singole cooperative in due rate eguali da versarsi entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-197