Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 196

In vigore dal 20 ago 1938
Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa e versate al conto corrente indicato nell', sono prelevate le semestralità di ammortamento da corrispondersi in dipendenza dei mutui alla Cassa depositi e prestiti man mano che vengono a maturazione, depurate del contributo erariale e dei contributi sussidiari delle due Opere nazionali. Tali contributi sono corrisposti nella loro integrità in rate semestrali uguali, direttamente alla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione di quelli maturati durante il periodo che precede l'ammortamento i quali, invece, vengono versati nel conto corrente intestato all'Ente edilizio, in conformità dell'. Ove, per insolvenze verificatesi, non sia possibile il pagamento integrale delle somme dovute alla Cassa, agli atti esecutivi nei confronti dei soci morosi procede l'Ente edilizio. La Cassa depositi e prestiti dà comunicazione delle insolvenze al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'. Il Ministero delle finanze corrisponde alla Cassa, qualunque sia lo stato della procedura e l'esito di essa nei confronti dei soci morosi, le rate insolute unitamente agli interessi maturati allo stesso saggio dei mutui, non oltre la scadenza della rata semestrale di ammortamento immediatamente successiva a quella rimasta insoluta, restando sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto in confronto dell'Ente edilizio, delle cooperative e dei soci morosi, ed avvalendosi della procedura di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-196

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