Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 4
Art. 200
In vigore dal 20 ago 1938
Per quanto non previsto nel presente Titolo ed ove non siano contrarie od incompatibili, si applicano alla edilizia dei mutilati ed invalidi di guerra facente capo all'Ente edilizio le norme concernenti le cooperative fra impiegati e pensionati dello Stato mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonché tutte le altre contenute nel presente testo unico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-200