Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 205
In vigore dal 20 ago 1938
Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile:
a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;
b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprietà ai singoli soci;
c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonché i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto è di pertinenza di ciascun appartamento;
d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune e con le relative vasche o condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni;
e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali;
f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonché i cancelli comuni;
g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per l'illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene più scale, la comunione di ciascuna è limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l'edificio;
h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno in impiantati ed esercitati per uso del condominio.
Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per i gruppi di condomini, la comunione è limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo.
Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilità a norma del primo capoverso dell' la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo può estendersi a più condominii. Tale norma può trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso .
La proprietà comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato è in ragione del costo del rispettivo alloggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-205